Decreto Legislativo attuativo n. 1937/2019

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva europea n. 1937/2019, in materia di whistleblowing.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-15&atto.codiceRedazionale=23G00032&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.023238109072283075&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true

Chi è il Whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
– Dipendenti pubblici;
– Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
– Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
– Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
– Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
– Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Quando si può segnalare?
– Quando il rapporto giuridico è in corso;
– Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
– Durante il periodo di prova;
– Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Quali sono i canali di segnalazione?
Con la Delibera n. 430/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, al quale vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
Pertanto, Docenti, Personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o a negligenze o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione scrivendo all’Ufficio Scolastico Regionale che assicurare la riservatezza dell’identità di chi ha effettuato la segnalazione.
Si precisa che nella misura del whistleblowing non rientrano: Fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi – Segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria – Segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti – Segnalazioni generiche e poco circostanziate – Segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

Cosa succede se scrivo direttamente alla scuola?
Il D. Lgs. 24/2023, all’articolo 4, comma 6, prevede che, se la segnalazione interna è presentata ad un soggetto diverso dal RPCT (ossia ad esempio la scuola), quest’ultima è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Per questo motivo, pur ricordando l’obbligo di segnalazione direttamente al RPCT individuato nell’USR di riferimento, qualora il segnalante scrivesse al presente Istituto Scolastico, quest’ultimo avrà premura di trasmettere la segnalazione nei tempi e modi previsti per legge al soggetto competente.

Per approfondimenti è possibile consultare la pagina ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Luoghi

Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII - Palagiano (TA)

Viale Stazione, 29 - 74019 - Palagiano (TA)

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